Art. 3.

      1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali una commissione di valutazione e accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta:

          a) da un dirigente del Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali che la presiede;

          b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di vice presidente;

          c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro per i beni

 

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e le attività culturali su una terna di nominativi indicata dal CONI;

          d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) da un rappresentante del CONI.