1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali una commissione di valutazione e accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. La commissione di cui al comma 1 è composta:
a) da un dirigente del Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali che la presiede;
b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di vice presidente;
c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro per i beni
d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) da un rappresentante del CONI.